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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore
differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.
516, nonche' di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento
dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale
straordinaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, le parole "citato decreto n. 429" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516", ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sull'importo delle
imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative
presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro
il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se
corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, e' dovuto un
interesse, in ragione del 23 per cento annuo, calcolato rispetto alle
corrispondenti scadenze di pagamento previste dallo stesso articolo
20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale";
al terzo comma, le parole "del citato decreto n. 429" sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,",
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sull'importo delle
somme dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il
termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se
corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, si applica
l'interesse nella misura del 23 per cento annuo e con le modalita'
previste dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma
precedente, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze previste
dal medesimo terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai soli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 31
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, si considerano pendenti
anche le controversie di cui al primo comma dell'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se
alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, non e' stata notificata ordinanza di estinzione ovvero
se avverso tale ordinanza pende ricorso Per ogni altro effetto, si
applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Non si fa luogo al rimborso,
relativamente alle suddette controversie, delle somme pagate a titolo
di imposta, sovrimposta, addizionale, maggiorazione di imposta,
interesse, soprattassa, pena pecuniaria e di altra sanzione non
penale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Il termine per i pagamenti previsti dal primo comma dell'articolo
23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e' fissato al 15 marzo
1983".
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono apportate
le seguenti modificazioni.
All'articolo 14, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono
presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione,
ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incorporate
ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse
disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui
all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 15, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata
un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta
anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate
modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei
contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983
possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle
imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983".
All'articolo 15:
nel primo comma, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
"La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve
essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a
norma dello stesso decreto, e' ricompreso il comune nel quale il
contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale" e nel secondo periodo
le parole "domicilio fiscale del soggetto" sono sostituite dalle
seguenti: "domicilio fiscale del soggetto dichiarante";
nel secondo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
parole "ne' per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o
maggiori di quelle originariamente dichiarate";
nel sesto comma, le parole "nel primo comma dell'articolo 16"
sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 16" ed e' aggiunto il
seguente periodo: "Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative
ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili
ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la
dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o
rettifica d'ufficio";
nell'ultimo comma, sono aggiunte, infine, le parole "e del terzo
comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del sesto
comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere
ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili
apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31
dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale
data.
I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato
dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono
procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di
imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita'
fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di
componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito
d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o
accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli
articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano
altresi' per l'iscrizione in bilancio di attivita' in precedenza
omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione
del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo
valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla
formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il
fondo sia comunque utilizzato.
Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo
relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanenze di cui
all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente
riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per
cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1°
gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla
formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le
variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla
formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta
successivi. Qualora la attivita' di impresa cessi prima del quinto
periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del
reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantita'
o valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla
dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le
variazioni sono state effettuate".
All'articolo 16:
nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il
mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una
o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si
estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non
inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio
relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti
rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella
dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia
si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una
variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per
cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita
accertata e dell'eventuale imponibile accertato";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione,
idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si
considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la
quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai
sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente
indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data".
All'articolo 17, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma
dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche
analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa".
All'articolo 19:
al terzo comma, le parole "e per le persone giuridiche" sono
sostituite dalle seguenti: "e per i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche";
nel sesto comma, le parole "da persone giuridiche" sono
sostituite dalle seguenti: "dai soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche";
dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:
"Le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione
automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente
dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla
dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo
di imposta e' definito automaticamente se nella dichiarazione
integrativa e' riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila.
Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali e'
stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la
dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo
di lire un milione".
All'articolo 20:
nel primo comma, le parole "agli articoli 16 e 17" sono
sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 nonche' di quelle
relative ai redditi soggetti a tassazione separata";
nel secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle
imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre
1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei
mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione
entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento
dell'importo delle imposte dovute";
nel terzo comma, le parole "calcolato con decorrenza dall'anno
1982" sono sostituite dalle seguenti:
"calcolato con decorrenza dall'anno 1983";
nel sesto comma, le parole "L'imposta locale sui redditi, dovuta a
seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo,
non e' deducibile" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta locale
sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle
dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono
deducibili".
Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - La liquidazione di cui al precedente articolo e'
eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella
dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di
servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata ai sensi del
primo comma dello articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate
sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo
del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici
presso i quali sono state o dovevano essere presentate le
dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle
dichiarazioni integrative.
I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla
esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle
dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli
uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun
centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del
decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.
Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposta
per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi
degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un
unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della
liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette
annualita'.
Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle
annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna
annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno
effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno
eseguito l'accertamento. A tale fine la comunicazione, datata e
sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla
liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli
estremi della liquidazione effettuata".
All'articolo 24, nel primo comma, le parole "di quello accertato
dall'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "del maggiore
imponibile accertato dall'ufficio" ed e' aggiunto il seguente
periodo: "La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale
controversia concernente l'applicabilita' della definizione
automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre
1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1973, n. 823".
All'articolo 28:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta
del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi
di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di
accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di
rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale";
nel quarto comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa
all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche
dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione
della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalita'
ne' di interessi di mora".
All'articolo 31, nel sesto comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte
e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di
definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento
prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla
stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura
raddoppiata".
All'articolo 32:
il secondo comma e' soppresso;
nel terzo comma, primo periodo, le parole "I giudizi in corso e i
termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "I
giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a
decorrere dopo tale data, sono sospesi" e l'ultimo periodo e'
soppresso;
nel sesto comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31
sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di
prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte
complementari e suppletive";
dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai
periodi di imposta per i quali siano state presentate le
dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 ne' per i
periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano state
presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per
tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato
avviso di accertamento o di rettifica.
Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano
omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore
ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide
le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici
territorialmente incompetenti.
I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o
istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione
della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono
presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo
1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche
fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione
presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione
postale comprovante la consegna all'ufficio postale della
raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non
hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle
somme iscritte al titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende
con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle
dichiarazioni integrative o delle stanze di definizione, presentate
ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i
provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai
periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per
i periodi di imposta per i quali e' stata presentata dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a
ruolo da effettuare di sensi dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' commisurata
alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i
contribuenti che, pur avendo Presentato dichiarazione integrativa o
istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme
scritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in
sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni
o istanze".
Dopo l'articolo 32, e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis. - Al fine di agevolare l'attuazione delle norme
contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le
esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al
termine indicato nel terzo comma dell'articolo 20, per la
liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato
da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore
diverso da quello di appartenenza".
"Art. 2-ter. - 1 soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati
all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da
essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione
annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto,
per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la
presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1°
agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo,
sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di
quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate
ancorche' con ritardo superiore ad un mese.
I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed il 30 giugno
1983, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative,
relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti
effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi
della facolta' prevista nel primo comma. Nei casi di fusione e,
trasformazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo
modificato dal presente decreto.
Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere
redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non oltre
il 31 marzo 1983, con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' per l'attuazione delle norme di cui al
presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli.
Le dichiarazioni integrative devono essere presentate all'ufficio
delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della
dichiarazione, secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto
previsto dal precedente comma.
Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati,
distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale e'
esercitata la facolta' prevista dal primo comma, l'importo o il
maggiore importo complessivo delle somme o dei valori soggetti a
ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori ritenute nonche'
altri dati ed elementi in conformita' del modello di cui al terzo
comma.
In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione
integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere
l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate,
la controversia prosegue per la differenza.
Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad
esclusione di quelle relative ad accertamenti notificati
anteriormente alla data della loro presentazione, sono riscosse
mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il
termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la
differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di
settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'articolo
20, comma settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
sulla base dei termini e delle modalita' stabiliti con il decreto di
cui al terzo comma del presente articolo. Si applicano altresi' le
disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo
20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal
presente decreto.
Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito
per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso
contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute
definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del
primo comma, secondo periodo, e del secondo comma dell'articolo 22
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo'
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori
non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai
fini delle imposte sul reddito.
Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 32 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo,
nel testo modificato dal presente decreto, con riferimento alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982
ed il 31 dicembre 1983, di cui al quinto comma del citato articolo
32, nel testo modificato dal presente decreto, opera anche nei
confronti dei sostituti d'imposta.
Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di
presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al
1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici del presente
articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute
effettuati, in ipotesi diverse da quelle previste nell'articolo 23
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa
nel termine di cui al secondo comma del presente articolo. Restano
ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a titolo di interessi, soprattasse
e pene pecuniarie".