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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai
seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 19 novembre 1976:
a) protocollo alla convenzione internazionale del 29 novembre
1969 sulla responsabilita' civile per i danni causati
dall'inquinamento da idrocarburi;
b) protocollo alla convenzione del 18 dicembre 1971 istitutiva di
un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi.