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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare
emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa
all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione
marittima (legge 22 maggio 1956, n. 909), adottati a Londra
dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X)
del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.