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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato
dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla
categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie
bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al
controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche
anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo
funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato
delle carni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI -
ROGNONI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA