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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli
10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio
1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo
31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro
domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta',
e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri
previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA