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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso
devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di
sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non
compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento
alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.