Legge Ordinaria n. 47 del 18/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1983 n. 55)
Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                               Art. 1.
     Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
  L'assicurato,  qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro
che  ha  dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni
ed  integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti
dall'assicurazione  predetta o raggiungere i requisiti per il diritto
alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  A  tal  fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  L'autorizzazione  e'  concessa  se  l'assicurato  puo'  far  valere
nell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  uno  dei  seguenti  requisiti di effettiva contribuzione,
qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
    a) 60 contributi mensili;
    b) 260 contributi settimanali;
    c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
    d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
    e)   125   contributi   settimanali   per  i  lavoratori  addetti
esclusivamente  alle  lavorazioni  di  cui all'articolo 40, n. 9, del
regio  decreto-legge  4  ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle
lavorazioni  soggette  a  disoccupazione  stagionale  e ai periodi di
sosta  di  cui  all'articolo  76  dello  stesso regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827.
  L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa
se  nel  quinquennio  precedente  la  domanda  l'assicurato  puo' far
valere,   nell'assicurazione  nella  quale  chiede  di  effettuare  i
versamenti   volontari,  uno  dei  seguenti  requisiti  di  effettiva
contribuzione:
    36 contributi mensili;
    156 contributi settimanali;
    279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
    186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
    65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente
alle   lavorazioni   di   cui   all'articolo  40,  n.  9,  del  regio
decreto-legge   4  ottobre  1935,  n.  1827,  o  esclusivamente  alle
lavorazioni  soggette  a  disoccupazione  stagionale  e ai periodi di
sosta  di  cui  all'articolo  76  dello  stesso regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827.
  Le  tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di
cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  Ai  fini  del  computo  del  quinquennio  di cui al quarto comma si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
  Nel  caso  di  assicurati  a  favore dei quali risultino versati, o
accreditati  qualora  si  tratti  di  lavoratori agricoli, contributi
mensili,  settimanali  e giornalieri, i requisiti contributivi per la
prosecuzione  volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati
ragguagliando   i  contributi  mensili  e  giornalieri  a  contributi
settimanali  in  base  ai  seguenti  rapporti: 4,333 per i contributi
mensili;  0,56  per  i  contributi giornalieri agricoli accreditati a
favore  degli  uomini;  0,84  per  i  contributi giornalieri agricoli
accreditati a favore delle donne e dei giovani.
  Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende
verificato   anche  quando  i  contributi  non  siano  effettivamente
versati,  ma  risultino  dovuti  nei limiti della prescrizione di cui
all'articolo  55  del  regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827,
modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  L'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.
  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre  1971,  n.  1432, e' abrogato a partire dal giorno in cui si
compiono  i  quattro  anni  successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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