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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro
che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni
ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti
dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto
alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione,
qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
a) 60 contributi mensili;
b) 260 contributi settimanali;
c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti
esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle
lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di
sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa
se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far
valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i
versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva
contribuzione:
36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente
alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle
lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di
sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di
cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o
accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi
mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la
prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati
ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi
settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi
mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a
favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli
accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui
all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato a partire dal giorno in cui si
compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge.