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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai
sottoindicati partecipanti:
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal
CONI;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con
versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche
da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia'
conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il
versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata
sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".