Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735,
e' sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del
Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata
dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per
conferma dalla competente autorita' consolare:
1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale
risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui
dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita'
sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale
risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui
dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere
rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di
istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di
comunita' italiane;
2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale
risultino la qualita' e la durata del servizio stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - ALTISSIMO -
COLOMBO - ROGNONI -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA