Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4,
concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione
delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni
sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al
divieto di pubblicita' ai prodotti da fumo, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di
accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali
sono stabilite come segue:
a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . . . . . . L. 15.000
b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo
l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della
fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino. . . L. 40.000
d) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con
ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi . . . . . L. 22.000
e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle
categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) . . L. 3.500
f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di
accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla
nonche' per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili
per uso di campeggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli
che producono fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500
i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od
annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . . L. 5.000
l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per
uso domestico di cui alla precedente lettera h). . . . . . . L. 250".
All'articolo 2:
nel primo comma le parole: "lettera i)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera l)";
nel secondo comma le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera h)".
All'articolo 3:
nel secondo comma le parole: "non oltre trenta giorni da tale
notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei
prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e
comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto";
nel quarto comma sono soppresse le parole: "di trenta giorni".
All'articolo 4, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale" sono aggiunte
le seguenti: "entro trenta giorni", e le parole: "lettere c), g) ed
i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), d), h) ed l)".
All'articolo 5 la parola: "quintuplicate" e' sostituita dalla
seguente: "quadruplicate".
All'articolo 6:
nel primo comma la parola: "quintuplicati" e' sostituita dalla
seguente: "quadruplicati";
nel secondo comma la parola: "quintuplicati" e' sostituita dalla
seguente: "quadruplicati".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 6-bis. - Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le modalita' per l'applicazione ed
il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui
all'articolo 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non
inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento
dell'imposta".
Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. - L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10
della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento e' effettuato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da
inviare al domicilio del vincitore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA