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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in
materia tributaria, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
Gli articoli 1 e 2 ed il secondo comma dell'articolo 5 sono
sostituiti dal seguente:
"Art. 1. - Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il biennio
1982-1983, la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei
redditi agrari e' effettuata per l'intero territorio nazionale
moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1982, i redditi dei
fabbricati si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite
iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:
I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
Simboli delle Coefficienti
Categorie
GRUPPO A (Unita' immobiliari per uso di
abitazioni o assimilabili):
Abitazioni di tipo signorile. . . A/1 300
Abitazioni di tipo civile . . . A/2 230
Abitazioni di tipo economico. . . A/3 210
Abitazioni di tipo popolare. . . A/4 180
Abitazioni di tipo ultrapopolare. . . A/5 170
Abitazioni di tipo rurale. . . A/6 180
Abitazioni in villini. . . A/7 270
Abitazioni in ville. . . A/8 340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici
e storici . . . A/9 150
Uffici e studi privati A/10 380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi A/11 195
Simboli delle
categorie Coefficienti
GRUPPO B (Unita' immobiliari per uso di
alloggi collettivi):
Collegi e convitti, educandati, ricoveri,
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,
caserme B/1 250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli
costruiti o adattati per tali speciali
scopi e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasforma-
zioni) B/2 250
Prigioni e riformatori B/3 250
Uffici pubblici B/4 250
Scuole e laboratori scientifici B/5 250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,
accademie che non hanno sede in
edifici della categoria A/9 B/6 150
Cappelle ed oratori non destinati
all'esercizio pubblico dei culti B/7 250
Magazzini sotterranei per depositi di
Derrate B/8 250
GRUPPO C (Unita' immobiliari a destinazione
ordinaria commerciale e varia):
Negozi e botteghe C/1 350
Magazzini e locali di deposito C/2 305
Laboratori per arti e mestieri C/3 305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/4 305
Stabilimenti balneari e di acque curative C/5 305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/6 305
Tettoie chiuse o aperte C/7 305
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti
per le speciali esigenze di un'attivita'
industriale o commerciale e non
suscettibili di una destinazione
estranea alle esigenze suddette
trasformazioni) . da D/1 a D/9 350
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
(Altre unita' immobiliari che, per le
singolarita' delle loro caratteristiche,
non siano raggruppabili in classi) . da E/1 a E/ 9 210
Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di
lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non e' ammessa la
deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista,
rispettivamente, dall'articolo 50, terzo comma, e dall'articolo 72,
primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. Rimangono salve, nei confronti delle imprese
indicate nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 22 ottobre 1979, nonche' degli intermediari e rappresentati
di commercio, le deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non
documentati nelle seguenti misure percentuali dell'ammontare lordo
dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per
cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire;
0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni di
lire. Per il periodo di imposta 1982 la percentuale di cui all'ultimo
comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e' elevata dal sessanta al settanta per cento
e le percentuali di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 72-bis del medesimo decreto sono rispettivamente
elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55
per cento.
In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982,
ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due
mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 7, quarto comma, le parole "e agli articoli 25 e 28"
sono sostituite dalle seguenti "e agli articoli 25, 25-bis e 28";
all'articolo 21, secondo comma, le parole "dell'articolo 25" sono
sostituite dalle seguenti: "degli articoli 25 e 25-bis"; e dopo il
primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le provvigioni di cui
all'articolo 25-bis la registrazione puo' avvenire cumulativamente
con riferimento a ciascun mese";
dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
"ART. 25-bis. - (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari).
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le
imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque
denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare
delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti
dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che
nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa
dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al
venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta
relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al
momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la
ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui e' stata
effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme
riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti,
preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini
del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata
nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state
trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti
possono tener conto di eventuali errori nella determinazione
dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi
versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in
cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle
provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti
di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di
pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai
mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di
assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di
assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca
esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese
nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di
titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti,
raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e
commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli
ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e
di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole,
commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la
ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e' commisurata al 50 per
cento delle provvigioni percepite.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri,
i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione
indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si
applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta
che avrebbe dovuto essere effettuata.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti";
all'articolo 29, ultimo comma, le parole di cui agli articoli 24,
primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28 sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26,
quinto comma, e 28".
All'articolo 3, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "degli articoli
23, 24, 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 23,
24, 25, 25-bis e 28".
Le disposizioni dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano sulle
provvigioni dovute per le prestazioni rese dal 1 gennaio 1983.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro (delle finanze
provvede, con propri decreti a stabilire gli indici e i coefficienti
presuntivi di reddito o di maggiore reddito di cui al quarto comma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, sono aggiunte, in fine, le
parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in
essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale,
nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali"; la
disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974. Il terzo e il quarto
comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,
n. 887, sono soppressi.
Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole
"quattrocento ottanta milioni", sono sostituite dalle seguenti:
"settecento ottanta milioni".
Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982
hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a settecento
ottanta milioni di lire, sempreche' l'anno 1983 non sia compreso nel
triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e'
sostituita dalla seguente:
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI
DI REDDITO
Reddito Aliquota
(scaglioni in milioni di lire) %
- -
fino a 11 18
oltre 11 fino a 24 27
oltre 24 fino a 30 35
oltre 30 fino a 38 37
oltre 38 fino a 60 41
oltre 60 fino a 120 47
oltre 120 fino a 250 56
oltre 250 fino a 500 62
oltre 500 65
Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 1982, n. 683. Tuttavia l'ammontare della
detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato e' elevata, a
partire dal 1 gennaio 1983, a lire 240.000. Dalla stessa data e'
altresi' elevata a lire 252.000 la detrazione spettante a fronte
delle spese di produzione del reddito di cui al primo comma, lettera
a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e sono elevati, rispettivamente, a lire
270.000 e a lire 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello
stesso articolo. E' infine elevato, a partire dalla stessa data, a
lire 2.750.000 il limite di redditualita' previsto nei numeri 1, 2 e
3 del secondo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
detraggono, per quota esente, lire 96.000 se il reddito complessivo
netto non supera lire 10 milioni ovvero lire 36.000 se lo stesso
reddito supera detto importo";
all'articolo 16, nel primo comma, e' aggiunta la seguente
lettera:
"c) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro
nell'anno, nella misura di:
lire 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9
milioni di lire;
lire 276.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire;
lire 156.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire;
lire 84.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire;
lire 60.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire;
se gli ammontari del reddito di lavoro dipendente sono
superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, la detrazione e'
aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del
minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad
un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente
dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita
della rispettiva detrazione";
all'articolo 16, nel secondo comma, dopo le parole "si detrae
dall'imposta" sono aggiunte le seguenti: ", oltre alla ulteriore
detrazione di cui alla lettera c) del comma precedente eventualmente
spettante alle condizioni ivi previste,";
all'articolo 16, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta
a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza della
imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono
alla formazione della base imponibile";
dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. - Se alla formazione della base imponibile
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui
all'articolo 72 compete una ulteriore detrazione d'imposta, non
cumulabile con la detrazione di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo precedente, di lire 200.000 se il reddito, di lavoro
autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 6 milioni
ovvero di lire 100.000 se tale reddito e' superiore a 6 milioni, ma
non a lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non compete per i
redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del
quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa
determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis. Se
l'ammontare del reddito di lavoro autonomo e di impresa,
cumulativamente, e' superiore a 6 milioni e a 12 milioni di lire, la
detrazione e' aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per
effetto del minore importo della detrazione stessa, detti ammontari
si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello
scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso
corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.
La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a
quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta
lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che
concorrono alla formazione della base imponibile";
all'articolo 20, terzo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 competono
soltanto le detrazioni previste dalle lettere a) e c) di detto
articolo";
il quinto comma dell'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni e' determinato, in deroga alle
disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento
dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento
dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14
milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a
14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non
intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione
all'ufficio nella dichiarazione annuale"";
all'articolo 72-bis, primo comma, le parole "dodici milioni di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni di lire", e
le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti:
"a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e
attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di
alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il
coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma
non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per
i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di
lire il coefficiente 40 per cento;
b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti;
sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il
coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma
non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per
i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto
milioni di lire il coefficiente 35 per cento;
c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali
e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il
coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma
non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per
i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto
milioni di lire il coefficiente 60 per cento;
d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare
dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento,
per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni
di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a
quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente
60 per cento".
Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera
a) e' sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui agli articoli 15
e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di
avervi diritto e ne indichi la misura. L'ulteriore detrazione di
imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 52, e' elevata a lire 180.000 e l'importo
di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo e' elevato a lire
4.500.000.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio
1983.
I sostituti di imposta devono procedere alla applicazione delle
disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo
a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Gli eventuali conguagli di imposta relativi al
periodo decorso dal 1 gennaio 1983 devono essere effettuati, per un
importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare,
contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime
e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1983.
In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato tenendo conto della
variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1 dicembre 1983-30
novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1
dicembre 1982-30 novembre 1983, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre
1984, sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di
aumento del 10 per cento, i nuovi importi delle detrazioni per
carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito
di lavoro dipendente; nonche' i nuovi importi della ulteriore
detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi
limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, stabiliti dal
presente articolo".
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e la tabella sono sostituiti dal
seguente articolo:
"Art. 4. - A decorrere dal 1 gennaio 1983 e' istituita una
imposta erariale di consumo sui seguenti prodotti:
1) altoparlanti montati per l'alta fedelta'; amplificatori
audio per l'alta fedelta', semiprofessionali;
2) apparecchi radioriceventi stereofonici; apparecchi riceventi
per la televisione sprovvisti di tubo-immagini (tuner e simili);
apparecchi da presa delle immagini per la televisione;
3) obiettivi intercambiabili per apparecchi fotografici e per
altri apparecchi da presa delle immagini in cinematografia ed in
televisione;
4) binocoli e cannocchiali;
5) apparecchi fotografici semiprofessionali;
6) apparecchi cinematografici da presa e da proiezione,
semiprofessionali;
7) apparecchi da proiezione per diapositive, semiprofessionali;
8) apparecchi di registrazione, di riproduzione del suono,
stereofonici; apparecchi di registrazione, di riproduzione delle
immagini per la televisione, esclusi i professionali;
9) supporti magnetici per apparecchi di registrazione o di
riproduzione delle immagini per la televisione;
10) lettori di suono per dischi, semiprofessionali;
11) giuochi per la produzione, per visualizzazione di immagini
elaborate in forma digitale e relativi supporti di programma e di
processo, esclusi i prodotti assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto con aliquota massima;
12) apparecchi riceventi per la televisione, con tubo-immagini
incorporato.
L'imposta si applica nella misura del sedici per cento del valore
franco fabbrica al netto delle spese di spedizione, distribuzione ed
intermediazione e di ogni altra spesa inerente alla
commercializzazione nel mercato nazionale, ovvero, per i prodotti
importati, del valore in dogana franco frontiera nazionale. La misura
dell'imposta e' ridotta all'otto per cento per i prodotti indicati al
numero 12 del primo comma.
L'imposta e' dovuta per le cessioni dei prodotti, nelle condizioni
idonee alla loro utilizzazione da parte del consumatore finale,
effettuate in ciascun trimestre solare dal produttore ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. I produttori nazionali debbono presentare agli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione,
contenente gli elementi necessari per l'accertamento, entro il mese
successivo al trimestre solare cui si riferisce.
Entro lo stesso termine l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale. Gli uffici
procedono, anche sulla base di verifiche, alla liquidazione
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Per la risoluzione
delle contestazioni e delle controversie si applicano le
corrispondenti norme del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; tuttavia gli adempimenti demandati
alla dogana dal citato testo unico sono affidati al competente
ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Per la merce di provenienza estera l'imposta e' dovuta
dall'importatore ed e' accertata e riscossa con le modalita' proprie
delle imposte e sovrimposte di consumo.
L'imposta si applica anche ai prodotti che al 1 gennaio 1983 si
trovavano giacenti presso esercenti la rivendita, al dettaglio o
all'ingrosso ovvero presso depositi, magazzini simili ove i prodotti
stessi sono custoditi per conto dei suddetti esercenti ed e' dovuta
per effetto della cessione da parte dei suddetti esercenti. I
prodotti giacenti si presumono ceduti anteriormente ai prodotti della
stessa marca e tipo acquistati dall'esercente successivamente al 1
gennaio 1983.
Il valore imponibile di ciascun prodotto giacente e' costituito dal
sessanta per cento del medio valore imponibile ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, per gli acquisti all'interno, e dal medio valore
in dogana, per le importazioni effettuate direttamente
dall'esercente, dei prodotti della stessa marca e tipo
rispettivamente acquistati od importati a partire dal 1978 ovvero da
uno degli anni successivi, fino al 1982, che l'esercente ha facolta'
di indicare nella dichiarazione da presentare per effetto di quanto
disposto dal comma seguente. Per i prodotti acquistati ed importati
dall'esercente anteriormente al 1978, o anteriormente all'anno
indicato nella dichiarazione, nonche' per i prodotti ceduti usati
all'esercente da soggetti non obbligati alla emissione di fattura ed
in ogni caso non espressamente previsto dal presente comma, il valore
imponibile e' determinato con i criteri di cui all'articolo 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero
597.
Si applicano anche nei confronti degli esercenti, relativamente ai
prodotti giacenti ceduti, le disposizioni contenute nel terzo comma.
L'imposta non e' dovuta per i prodotti in esportazione; e' inoltre
ammessa la restituzione dell'imposta gia' assolta per i prodotti
definitivamente esportati.
L'imposta di cui al presente articolo non si applica alle cessioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti
indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto, del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, derivanti da contratti conclusi anteriormente al 1
gennaio 1983, ne' per le cessioni effettuate nei confronti di
soggetti ai quali e' consentita l'importazione in esenzione dai
diritti doganali dei prodotti indicati nel primo comma, sulla base di
trattati ed accordi internazionali.
Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce le norme di attuazione del presente
articolo nonche' le disposizioni dirette alla migliore individuazione
dei prodotti soggetti ad imposta, anche al fine di adeguare le
descrizioni relative alle diverse categorie all'evoluzione delle
tecniche produttive.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo,
l'amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e
riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli
esercizi di vendita.
Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento e al pagamento
dell'imposta e' punito, indipendentemente dal pagamento del tributo
evaso, con la multa da due a otto volte l'imposta evasa. Se l'imposta
evasa supera lire 12 milioni, si applica oltre alla multa, la pena
della reclusione da quattro mesi a due anni.
In caso di omessa od infedele dichiarazione si applica, salvo che
il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da una a quattro volte
l'imposta o la maggiore imposta dovuta. La pena pecuniaria non puo'
comunque essere inferiore a lire cinquecentomila nei casi di omessa
dichiarazione.
Si considera comunque dovuta l'imposta gravante sulle giacenze
iniziali non dichiarate nonche' sui prodotti giacenti non rinvenuti
all'atto delle verifiche dell'amministrazione finanziaria. Si
considera omessa nella prima dichiarazione l'indicazione dei medesimi
prodotti non rinvenuti nelle anzidette verifiche, qualora le relative
cessioni o deduzioni giustificate dalle giacenze non risultino
iscritte nella contabilita' aziendale nei periodi in riferimento ai
quali non e' scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione.
Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica, oltre agli
interessi di mora, una soprattassa pari al dieci per cento
dell'imposta dovuta. La soprattassa e' ridotta al cinque per cento se
il pagamento avviene entro trenta giorni dalla data in cui il credito
e' divenuto esigibile.
Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie
stabilite per i diritti di confine.
E' istituito il contrassegno di Stato da apporre su singoli
prodotti di cui al primo comma per la loro identificazione.
I prodotti da identificare, le caratteristiche tipografiche dei
contrassegni e le indicazioni che debbono figurarvi, le cautele per
la custodia e per la consegna da parte degli uffici, nonche' i
termini e le modalita' di applicazione e di uso sono determinati con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro del
tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.
I produttori e gli importatori che cedono prodotti soggetti
all'imposta privi di contrassegni ovvero provvisti di contrassegni
contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o con
indicazioni diverse da quelle prescritte sono soggetti, salve le
sanzioni penali nei casi di reato, alla pena pecuniaria da due a otto
volte l'imposta gravante sui detti prodotti. Alla stessa pena sono
soggetti coloro che ricevono, nell'esercizio di una impresa
commerciale avente ad oggetto la successiva rivendita, prodotti privi
di contrassegni o provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti
delle indicazioni prescritte o recanti indicazioni diverse da queste.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente
articolo e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla
legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati
nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari
degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane
muniti di speciale tessera di riconoscimento, nell'ambito della
rispettiva competenza.
Per la definizione in via breve delle violazioni non costituenti
reato si applica il quarto comma dell'articolo 39 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
L'azione per il recupero dell'imposta nonche' delle pene
pecuniarie, delle sopratasse e degli interessi di mora e' esperita
secondo le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Il
diritto al recupero si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. La
prescrizione e' interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il
nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il
decreto sono divenuti definitivi.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio
sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli
impianti di produzione ed e' preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si
prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento".
Il primo comma dell'articolo 5 e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dal
seguente:
"Art. 5. - Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento
delle proprie finalita' istituzionali". La disposizione ha effetto
dal 1 gennaio 1973. Il primo e il secondo comma dell'articolo 5-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, numero 887, sono
soppressi;
all'articolo 10, il n. 26 e' sostituito dal seguente:
"26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui
al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952";
all'articolo 13, l'ultimo comma e' soppresso;
all'articolo 19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico,
che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16
concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione fino al 31
dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o
rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti";
all'articolo 19-bis, e' aggiunto il seguente comma:
"Agli effetti del presente decreto sono considerati
ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad
uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita,
locazione o affitto";
l'articolo 31 e' soppresso;
all'articolo 34, il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
"I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della
dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel
modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal
primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio
precedente.
I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di
cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione
normale prima del successivo biennio.
L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di
allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere
bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile
oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame
allevato";
all'articolo 35, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari
che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma,
devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo
comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita";
all'articolo 38, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono
essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di
credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse
rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio
non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni
caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita
nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente".
I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali
per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo
Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non
costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di
attivita' commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.
Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie
ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate opere di urbanizzazione primaria.
Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro,
ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla
tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle
vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati
articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi'
elevate:
articolo 2: dal 2 al 3 per cento;
articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;
articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;
articolo 8: lettera c): dal 2 al 3 per cento;
articolo 8: lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;
articolo 9: dal 2 al 3 per cento.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano
agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.
L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:
"Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze
rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si
riferiscono".
All'articolo 2 della parte seconda della tariffa, allegato A, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nel
testo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n.
216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1978, n. 388, le parole:
"scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti
inferiore a lire 20.000° sono sostituite dalle seguenti: "scritture
private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire
50.000".
Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per
cento per i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1
gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio
termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva
fidi.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti
all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in
base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui alla legge 24
maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento.
Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle
scritture private autenticate a partire dal 1 gennaio 1983 nonche'
alle scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo
comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione da tale data.
A decorrere dal 1 febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle
assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite
dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n.
1216, sono aumentate del 50 per cento.
Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa
di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato
in applicazione del comma precedente del presente articolo, le
relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato.
A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa,
allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono
modificate come segue:
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni
contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le
assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica
dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego i
contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni
di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della
navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei
trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni
delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate
alle precedenti lettere a) e b).
Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B
dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella
lettera a) del comma precedente.
Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla
disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
E' soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e
valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14
agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n.
947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della
tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono
triplicate.
Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente,
di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono
stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti
contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135
giorni.
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti
aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.
L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa e'
stabilito in lire cento.
Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli agenti di
cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di
borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960,
n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto
1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11
ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono
essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno
uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero
si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai
comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata,
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro.
I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali
sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del
registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute
in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre.
Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli
utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le
autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978,
n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
potenza del motore.
L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle
autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone
e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la
soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila.
Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi
dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali
periodi nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze.
Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e le
modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno
corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983
anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre
1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non
hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per
cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 52.
Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle
concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate
del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115
e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta sulle concessioni
governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.
I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire
superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con
applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli
idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o
dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento
si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine
ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e
successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30
dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza applicazione di
sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Dal 1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di
rilascio annuali relative alle parenti di guida di cui ai sottonumeri
1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente
elevate a lire 15.000, 12000, 11.000, 11.000 e 12.000: le tasse sulle
concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono
elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa
annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche
con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a
cura del contribuente.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono
soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21
maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi
pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei
successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786.
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti
coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento
stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere
proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in
esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con
la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari
dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei
motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Per i veicoli,
gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei
quali vengono utilizzati.
Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve
essere corrisposta di titolari delle autorizzazioni di cui
all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, ed all'articolo 16 della legge 11 febbraio
1971, n. 50.
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei
registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, italiano
FIAT, italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla
soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e
semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'articolo 214
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, e' concesso l'esonero dal pagamento della
tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia
inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono
risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi
all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni
dal rilascio.
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza
maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica
amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i
periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione.
L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in
corso alla data della cancellazione dell'annotazione di cui al comma
precedente che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal
riacquisto del possesso o disponibilita' del veicolo o
dell'autoscafo. Per la mancata richiesta di cancellazione
dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilita' si
applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse
annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della
disponibilita' dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da
attestazioni dei competenti pubblici uffici.
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi
debbono essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i
periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri
stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo
fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro
automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per
veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione
finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e
per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo
nonche' le relative variazioni.
Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' prevista
dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al
precedente comma devono essere inviate al competente ufficio
dell'Automobile Club d'Italia.
Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa
impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici
appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere
corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi
annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura
risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa
dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i
semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n.
463.
Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace la
convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle
motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione
nel numero delle stesse motrici, e' dovuta la tassa nella misura
indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i
rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per
essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere
corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel
quale avviene la modificazione stessa.
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle
imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi,
l'obbligo del pagamento delle tasse e della soprattassa sopra
indicate e' interrotto a decorrere dal periodo fisso, quadrimestrale
o semestrale, immediatamente successivo a quello di scadenza di
validita' delle tasse corrisposte e fino al periodo fisso antecedente
la rivendita.
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le
imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento all'amministrazione finanziaria o all'ente cui e'
affidata la riscossione dei tributi, nei primi dieci giorni
successivi alla scadenza dei bimestri pari, un elenco di tutti i
veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel
bimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i
dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria
ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per la
rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la
cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento
della tassa.
Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma
precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel bimestre,
specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le
generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi
dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato
o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui
sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un
milione e duecentomila.
Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di
prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento
della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata
richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione
anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena
pecuniaria prevista nel precedente comma.
Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la
interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto
all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della
riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, un diritto fisso di lire 1.500.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e
modalita' per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli
uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.
All'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
" Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri,
qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla
scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario
del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento
dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il
pagamento si riferisce. La soprattassa e' elevata ai 20 per cento se
il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla
scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato
successivamente la soprattassa e' pari all'importo del tributo
dovuto.
In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono
dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle
soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per
ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento
si riferisce".
Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo
comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.
L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle
tasse e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del
secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il
pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del
contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le
procedure semplificate nonche' stabiliti i termini per consentire,
senza penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in
pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi
registri o il loro aggiornamento.
Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti
nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalita'
suindicate e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire un
milione, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del
periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'.
Per i veicoli e autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun
pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli
anni successivi al 1977, la cancellazione dai pubblici registri e'
operata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non e'
corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro il termine stabilito
con il decreto sopra indicato.
Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente
comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del
responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, oltre il pagamento
delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita'
previste dalle vigenti disposizioni.
Tutte le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal
decreto di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 1983.
Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento
della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata
la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di
lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del
diritto fisso previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta l'addizionale
prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, nonche' quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' stata corrisposta la tassa di
circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le
corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.
All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello
indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge
16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa'
nonche' dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85
per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche".
Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in
forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere
indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni
doganali e di quelli ad esse interessati.
Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che nelle dichiarazioni indicate
nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga
indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista
corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso
meccanografico ed il codice fiscale.
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi
precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura
degli uffici medesimi, con le modalita' di cui al titolo VI, capo
III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, le sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle
predette violazioni si applica la disposizione di cui all'articolo
39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni
non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima
della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio
doganale.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, all'articolo 6, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono aggiunte, in fine, le parole "note di trascrizione, iscrizione
ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri
immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi
giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non
indicativi di capacita' contributiva".
All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole "e dagli uffici del
registro con le modalita' indicate nell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 "sono sostituite
dalle seguenti: "dagli uffici del registro con le modalita' indicate
nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972; n. 634, e dalle conservatorie dei registri immobiliari
con le modalita' indicate nell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635".
L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72,
e' sostituito dal seguente:
"La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa
l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi
previsti dall'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno
1940, n. 762, e' deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo
dell'imposta non superi la somma di cinquanta milioni;
al Ministero delle finanze, negli altri casi".
Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della
legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984.
E' fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle finanze di
provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte
dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto
sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente
decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede,
quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310
miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente
decreto recante misure in materia tributaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge".
L'articolo 12 e' soppresso.
Gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e
dell'articolo 6 del medesimo decreto, nella parte in cui aboliva
l'esenzione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le
prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di Cui al regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, nonche' gli atti ed i
provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8,
primo e secondo comma, e dell'articolo 13 dello stesso decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, per quanto riguarda le cessioni dei prodotti
indicati nella tabella allegata al decreto-legge, e non piu'
ricompresi nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 4 del
decreto stesso, come modificato dalla presente legge, restano validi
anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e
conservano efficacia rapporti giuridici sorti sulla base delle
medesime disposizioni.
Le ritenute operate, anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, sulle provvigioni di competenza di periodi di
imposta anteriori al 1 gennaio 1983 si scomputano dall'imposta
relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1982.
Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il
cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le ritenute
operate sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta o di
frazioni di periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1983 si
scomputano dalla imposta relativa al periodo di imposta nel quale le
ritenute stesse sono state operate.
Per le ritenute operate sulle provvigioni di competenza dell'anno
1983 nei confronti dei soggetti di cui al quinto comma dell'articolo
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, ai fini dello scomputo delle
predette ritenute si applicano i criteri di cui al comma precedente.
L'imposta erariale di consumo di cui all'originario articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, non concorre alla formazione
della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto per le
cessioni e le importazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi', 28 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE - GORIA -
BODRATO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA