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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita',
dell'agricoltura e dell'industria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti:
"(3.1) E' disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a
favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al
ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte
dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei
fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento e' iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
nell'esercizio 1983.
(3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente
articolo, la regione Lombardia, le province autonome di Trento e
Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere
impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma
(1)";
il comma (4) e' sostituito con il seguente:
"(4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione
dei precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo",
e quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato
"Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi
dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a
lire 46 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo"".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (1) Il secondo comma dell'articolo 76 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' soppresso.
(2) Il secondo comma dell'articolo 77 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono
conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui
esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della
costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei
rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative
priorita' ai fini anche della determinazione dei correlativi
fabbisogni finanziari "".
All'articolo 2:
al comma (1), le parole: "che viene per l'occasione integrato
di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo" sono sostituite
con le seguenti: "la cui dotazione e' integrata di lire 150 miliardi
nell'anno finanziario medesimo";
dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti:
"(3.1) Per le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito
del disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982,
n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982,
n. 656, il recupero dei contributi sospesi verra' effettuato, senza
aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese
di luglio 1985.
(3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non
rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti
dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati
nei termini purche' corrisposti entro il 10 gennaio 1984";
dopo il comma (6), e' aggiunto il seguente:
"(6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del
danno subito, da rilasciarsi secondo le modalita' previste dal
secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite
da una dichiarazione di responsabilita', ai soli fini della decadenza
dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorita'
competenti nei termini prefissati dall'ente impositore";
il comma (9) e' sostituito con il seguente:
"(9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983,
restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge
26 aprile 1983, n. 130; quanto a lire 61,5 miliardi, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto
corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle
oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi";
quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di
alloggi di servizio per le forze dell'ordine"".
All'articolo 3:
al comma (1), dopo le parole "e dell'artigianato" sono inserite
le altre: "sentite le regioni interessate e le organizzazioni
sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984", e sono
aggiunte in fine le parole:
"con particolare riguardo alle difficolta' nelle aree
meridionali ed allo sviluppo delle potenzialita' produttive del
Mezzogiorno";
al comma (3), alla lettera a), e' aggiunto il seguente periodo:
"Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti
per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per
l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3
aprile 1979, n. 95, possono essere considerali, in sede di
approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo,
come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della
procedura di amministrazione straordinaria" ;
dopo il comma (6), e' inserito il seguente:
"(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto,
ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del
settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo
fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della
fase di avvio del piano medesimo".
All'articolo 4:
al comma (1), le parole: "103 miliardi" sono sostituite con le
altre: "195 miliardi";
il comma (3) e' sostituito con il seguente:
"(3) All'onere di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione
del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di
dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni
di spesa della legge n. 675 del 1977" e quanto a lire 92 miliardi
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo,
restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130".
All'articolo 5, il comma (2) e' soppresso.