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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di
credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a)
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi
applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo
centrale di garanzia.
Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo
articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere
alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale
di garanzia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI -
BODRATO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA