Legge Ordinaria n. 56 del 25/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1983 n. 62)
Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di
credito   sono   tenuti   ad   operare  ai  sensi  della  lettera  a)
dell'articolo  8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi
applicabile  alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo
centrale di garanzia.
  Analogamente,  i  contributi  di  cui  alla lettera e) del medesimo
articolo  8  si devono intendere rapportati alle operazioni in essere
alla  fine  dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale
di garanzia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1983

                               PERTINI

                                                 FANFANI - PANDOLFI -
                                                      BODRATO - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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