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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende
operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.
Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6
del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge
26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n.
301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444,
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e
dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, puo' essere
ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi
in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali
sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o
attivita' produttive, sempreche' in entrambe le ipotesi sussistano
possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e'
effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.