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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462,
concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni
procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";
al comma 2, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Il termine inizialmente previsto dal
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli
immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati
e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonche' alla
prosecuzione di attivita' economiche e servizi di interesse
collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche
su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER
provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo
trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo e' pari
alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del
titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e
successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto
dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui
reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20
della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per le cooperative a proprieta' indivisa, l'onere a
carico del mutuatario e' stabilito nella misura del 4,5 per cento
all'anno, altre al rimborso del capitale.
Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a
saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.
Il contributo come sopra determinato in relazione ad un
possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo
di mutuo, puo' essere corrisposto dal CER in rate semestrali
direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al
presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci
miliardi e comunque purche' tale eccedenza non superi il limite di
impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilita' di
cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°".
All'articolo 3, nel comma 3, la cifra: "18.212.014.600" e'
sostituita dalla seguente: "18.212.009.600".
L'articolo 4 e' soppresso.
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Al fine di garantire la realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno
definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il
CER e' autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote
spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilita' di
contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei
limiti annuali di erogabilita'.
Art. 4-ter. - L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' sostituito dal
seguente:
"L'assegnazione o la vendita degli alloggi non puo' comunque aver
luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza
dall'agevolazione. All'atto di vendita e' assimilato il contratto
preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile.
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorita'
competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta
giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli
alloggi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25
marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di
due anni decorre da tale data"".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno
efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del
decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservate come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1983
PERTINI
CRAXI - NICOLAZZI -
MARTINAZZOLI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 novembre
1983.