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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "entro termini unificati" sono
aggiunte le seguenti: "in ogni caso non oltre il 25 del mese";
al comma 2, dopo le parole: "sono versate distintamente" sano
aggiunte le seguenti: "alle amministrazioni di competenza".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "anticipate o denunciate" sono
sostituite dalle seguenti: "anticipate e denunciate" e le parole: "Il
relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale,
estingue il reato" sono sostituite dalle seguenti: "Il relativo
versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo
stesso, e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale
termine, non oltre le formalita' di apertura del dibattimento stesso,
estingue il reato";
ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: "31 ottobre 1983"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1983";
al comma 6, la parola: "sci" e' sostituita dalla seguente
"nove"; le parole: "31 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1984";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria
in data successiva al 1 febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la
loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con
gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che
provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo
successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria
possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in
regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma,
alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione
dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno
parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in
misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di
finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla
Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30
per cento del personale in forza";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa
della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la
regolarizzazione dell'intera partita debitoria e' differito al 31
ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono
erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale
deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro
i limiti della relativa esposizione";
al comma 12, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 1984";
al comma 13, le parole: "Le gestioni previdenziali ed
assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti
previdenziali e assistenziali impositori";
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche
ai coltivatori diretti, ai mezzadri o coloni e rispettivi concedenti,
agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali ed ai liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali,
per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi
di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I relativi contributi
sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano
ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive
commissioni, le disposizioni si applicano purche' la denuncia
pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione
avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa";
al comma 19, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della
previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti:
"ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro";
al comma 20, le parole: "30 giugno 1983" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1983".
All'articolo 3:
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di
coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per
la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati.
L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attivita' di
coordinamento effettuata";
il comma 7 e' soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "Per gli anni 1983 e 1984 i contributi
base e di adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno
1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i
contributi di adeguamento";
al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 1984
la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla
prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per
l'anno 1983";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui
all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n.
54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e
integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e
il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi
aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge
27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10
luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono";
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli
iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e'
elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984";
al comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a
validita' prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni
previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate
lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno
1982";
dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente:
"14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione
dell'attivita' aziendale, l'efficacia dei licenziamenti e' sospesa ed
i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento
straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori
di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della
legge medesima";
dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
"17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968,
n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed
i piccoli coloni, nonche' i proprietari concedenti, sono tenuti a
pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la
medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna".
All'articolo 5:
al comma 6, le parole: "con contratto" sono soppresse;
al comma 9, le parole: "dei soggetti aventi titolo alle
prestazioni economiche di malattia" sono sostituite dalle seguenti:
"dei lavoratori";
al comma 12, il secondo periodo e' soppresso;
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli
accertamenti sanitari connessi alla sua attivita' istituzionale, e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente
alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal
diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a
dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo,
esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente
visita di controllo".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo la parola: "minatori" sono aggiunte le
seguenti: "e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio"; sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato
dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente
prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con
dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda";
al comma 5, dopo le parole: "Le pensioni non integrate al
trattamento minimo" sono aggiunte le seguenti: "di cui al presente
articolo";
al comma 6, le parole: "di cui al comma 5" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo le parole: "in
vigore alla data di decorrenza" sono aggiunte le seguenti: "della
pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,";
al comma 7, dopo le parole: "fino al" e' aggiunte la seguente:
"suo";
al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "In
ogni caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianita'
contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai
superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903, ne' l'importo del trattamento minimo vigente
nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore
importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo
le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto";
al comma 9, dopo la parola: "pensioni" sono aggiunte le
seguenti: "di cui al comma precedente";
al comma 10, le parole: "commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 8 e 9";
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi
decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati
dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati
secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126
10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono
rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni";
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se' o
ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante
e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo
di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al
trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione
non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi
vigenti, l'integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo'
essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al
recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente".
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: "successivo al 1982" sono
sostituite dalle seguenti: "successivo al 1983"; nel secondo periodo,
le parole: "Il limite minimo" sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984,
il limite minimo" e le parole: "dell'anno considerato" sono
sostituite dalle seguenti: "di ciascun anno";
al comma 3, le parole: "successivi al 31 dicembre 1982" sono
sostituite dalle seguenti: "successivi al 31 dicembre 1983" e dopo le
parole: "non pensionistiche" sono aggiunte le seguenti: ", per le
quali e' previsto un requisito contributivo";
al comma 6, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1984";
al comma 7, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1984";
al comma 8, dopo le parole: "lavoratori autonomi" sono aggiunte
le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 4 in materia di contribuzione base,";
al comma 9, le parole: "e della determinazione" sono sostituite
dalle seguenti: "e dell'anzianita' contributiva per la
determinazione" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e,
conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le
categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia
e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla
pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto e'
altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli
elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla
pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda
di pensione";
al comma 11, le parole: "successivi al 31 dicembre 1982" sono
sostituite dalle seguenti: "successivi al 31 dicembre 1983";
al comma 12, le parole: "156 o 104 giornate per anno sono
rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23" sono
sostituite dalle seguenti: "270 giornate per anno sono rivalutali per
i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le
donne e i ragazzi";
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma
precedente non possono, comunque, essere computati piu' di 270
contributi giornalieri per anno";
al comma 13, ultimo rigo, la parola: "obbligatori" e'
sostituita dalle seguenti: "effettivi e figurativi".
All'articolo 8:
il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se attribuzita
ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il
pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento,
di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un
importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali,
superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici
volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i
lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare
dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla
quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno
di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello
stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione
sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o
figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti
contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e' ripristinata per i
periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che
determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi
ordinamenti";
al terzo capoverso, le parole: "del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,";
dopo l'ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente:
"I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di
ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa
vigente";
e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68
della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito
percepito dal pensionato".
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: "i soggetti stessi" sono aggiunte
le seguenti: "che abbiano un grado di invalidita' inferiore al 50 per
cento";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La visita e'
disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento
al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo
successivo accertamento";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e
successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di
servizio con un grado di invalidita' non inferiore al 60 per cento
sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di
cui all'articolo 11, primo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482".
Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6
e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai
pensionati residenti all'estero".
All'articolo 10:
al comma 6, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale" sono
aggiunte le seguenti: ", a seguito del loro inserimento nel
prontuario,";
il comma 8 e' soppresso;
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei
cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono
applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite
ai sensi e per le finalita' di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180,
e 22 dicembre 1975, n. 685.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono
applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica
strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela
sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli
atti di donazione e per le presentazioni sanitarie da effettuarsi nei
confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternita' responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di
diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
All'articolo 11:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"Sono esentati altresi' dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del
lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli
invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrita'
fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A
allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o
sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge
2 aprile 1968, n. 482. Sono altresi' esentati gli invalidi civili con
assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle
categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche
connesse alla invalidita' che saranno determinate con decreto del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di
particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela
della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta
giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento
delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio";
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non
vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione
(medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli
ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) previste dal
piano sanitario nazionale";
al comma 9, la parola: "farmaceutiche" e' soppressa.
All'articolo 12:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo
mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si
pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in
senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833";
al comma 14, le parole: "Comitato interministeriale dei prezzi"
sono sostituite dalla seguente: "CIP"; dopo le parole: "Comitato
interministeriale per la programmazione economica" e' aggiunta la
seguente:"(CIPE)"; le parole: "dallo stesso comitato" sono sostituite
dalle seguenti: "dal CIP".
All'articolo 13:
al comma 3, sono soppresse le parole: "connesse a stati
patologici in atto";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"I congedi straordinari, le aspettative per infermita' ed i
permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere
concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad
eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di
servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi
civili con una percentuale superiore ai due terzi";
al comma 7, le parole: "Restano ferme" sono sostituite dalle
seguenti: "Restano in vigore dal 1 gennaio 1983".
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: "titolari di pensione" sono
aggiunte le seguenti: "nei limiti previsti dal comma 2-bis";
al comma 2, sono soppresse le parole: "anche se lavoratori
dipendenti o titolari di pensione";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e
reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un
contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attivita'
professionale e' dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui
all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed
integrazioni".
All'articolo 16:
il terzo capoverso e' soppresso;
e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli alti di cui al comma
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo
comma"".
All'articolo 17:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il collegio
cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario";
il comma 2 e' soppresso.
All'articolo 18:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unita'
sanitaria locale determina per la competenza il totale degli
accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data
del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze
previste in entrata, nonche' di quelle in uscita relative alle sole
attivita' necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del
31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di
amministrazione di competenza dell'esercizio 1983";
al comma 2, la parola: "predetti" e' sostituita dalla seguente:
"pregressi".
All'articolo 19:
al comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni
provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre
1983";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e
le unita' sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza,
rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e
del 31 dicembre";
al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La gestione in
dodicesimi non puo' comunque essere protratta oltre il mese di aprile
dell'esercizio di riferimento".
All'articolo 20, al secondo capoverso, le parole: "con la legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello
Stato" sono sostituite dalle altre: "con legge dello Stato".
All'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di
natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente
articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si
riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di
cassa"".
All'articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto
su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per
supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e
non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle
graduatorie o esaurimento delle stesse".
All'articolo 25:
al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
", alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai
pubblici dipendenti""; il secondo periodo e' soppresso;
al comma 13, le parole: "rispettivamente differiti al 24
settembre e al 25 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti:
"rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983";
al comma 14, le parole: "sono differiti al 15 settembre 1983"
sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 10 novembre 1983";
al comma 15, le parole: "entro il 15 settembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 10 novembre 1983"; le parole:
"sono differiti di quarantacinque giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sono differiti di novanta giorni";
dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
"17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in societa'
esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si
applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, e successive modificazioni";
al comma 18, le parole: "31 dicembre 1983" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 1984";
il comma 19 e' sostituito dal seguente:
"All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma
18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500
milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire
7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per
l'anno finanziario 1984";
dopo il comma 19, e' aggiunto il seguente:
"19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5
agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31 dicembre 1985".
L'articolo 26 e soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno
efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei
decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli articoli 3 e 4,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge
11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314,
e 11 luglio 1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al
20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario
nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1983
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - DEGAN - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 novembre
1983.