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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e
utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052, categoria da E1 a E7, e' disciplinato dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
b) agli edifici classificati nella categoria E 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.
Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto
concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli
edifici classificati nelle categorie E 2 ed E 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente
alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera
dell'attivita' e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli
impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.
Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le
opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le
organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi
energetici.