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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita'
di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di
ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di
grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,
dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono
rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.
A decorrere dalla stessa data e' istituito un supplemento
dell'indennita' di cui al precedente comma nella misura mensile di L.
170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il
restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al
50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata
lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di
assenza per infermita' o infortunio riconosciuti dipendenti da causa
di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va
corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.