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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Contenuti dell'intervento straordinario
L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e' finalizzato al riequilibrio socio-economico e
allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo
economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici,
straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e
allo sviluppo delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei
servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera,
soprattutto giovanile.
In particolare, l'intervento straordinario prevede:
a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere
pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo
civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del
territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei
sistemi urbani;
b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita'
produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attivita'
promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare
l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche,
diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e
la produttivita', commercializzare e valorizzare la produzione,
sostenere la ricerca e la sperimentazione;
c) attivita' di assistenza tecnica e di formazione dei quadri,
funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare
riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il
potenziamento del sistema delle autonomie locali.