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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende
municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel
territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche
in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre
norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1)
e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di
societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura
dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio
relativo a tale esercizio.
Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o
da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni
edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li
possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in
vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di
attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le
azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli
apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre
1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre
1977, n. 904.