Legge Ordinaria n. 731 del 23/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1983 n. 356)
Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'articolo  1  della legge 10
febbraio 1981, n. 22, sono sostituiti dai seguenti commi:
  "L'ammontare  complessivo  delle  scorte di riserva non puo' essere
inferiore  a  novanta  giorni  del  consumo  nazionale  dei  prodotti
petroliferi  indicati  dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con
riferimento all'anno precedente.
  Le  scorte  di  riserva degli impianti di depositi di olii minerali
commerciali  sono  stabilite  nella  misura  del  20  per cento della
capacita' del deposito.
  In  caso  di  necessita',  da  valutarsi in relazione all'andamento
degli  approvvigionamenti  petroliferi, la misura delle scorte di cui
al  primo  e  al  secondo comma puo' essere aumentata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro delle finanze".
  Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce  annualmente  l'entita'  delle  scorte per gli impianti di
lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entita'
delle  scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli
importatori  e dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali
termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti
di  lavorazione,  tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in
regime   di   definitiva  e  di  temporanea  importazione,  nell'anno
precedente".
  L'obbligo  della  tenuta  delle  scorte  di  riserva a carico degli
importatori  di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge
27  novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli
liquefatti  (GPL),  di  bitumi  e  di  basi per oli lubrificanti - ha
decorrenza dal 11 ottobre 1983.
  Per  le importazioni dei produttori di elettricita' l'obbligo della
scorta di cui al comma precedente e' ricompreso nei limiti globali di
scorta  fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 776.
  Non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo 1, ultimo
comma,  della  legge  10  febbraio  1981,  n.  22,  alle inosservanze
dell'obbligo  della  tenuta  delle  scorte di riserva commesse dal 10
ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1983

                               PERTINI

                                                  CRAXI - ALTISSIMO -
                                                            VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

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