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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10
febbraio 1981, n. 22, sono sostituiti dai seguenti commi:
"L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non puo' essere
inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti
petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con
riferimento all'anno precedente.
Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali
commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della
capacita' del deposito.
In caso di necessita', da valutarsi in relazione all'andamento
degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui
al primo e al secondo comma puo' essere aumentata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro delle finanze".
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22,
e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce annualmente l'entita' delle scorte per gli impianti di
lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entita'
delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli
importatori e dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali
termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti
di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in
regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno
precedente".
L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli
importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge
27 novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli
liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti - ha
decorrenza dal 11 ottobre 1983.
Per le importazioni dei produttori di elettricita' l'obbligo della
scorta di cui al comma precedente e' ricompreso nei limiti globali di
scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 776.
Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo
comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze
dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 10
ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO -
VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI