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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983,
n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati,
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato
con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in
deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci
anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai
precedenti commi".