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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, a concedere all'ente EUR - Ente autonomo
esposizione universale di Roma, al tasso dalla stessa normalmente
praticato, un'anticipazione di lire 15 miliardi estinguibile in dieci
anni.
L'onere conseguente al servizio del prestito, valutato in lire
2.370 milioni annui, e' assunto a carico del bilancio dello Stato,
verso contestuale sospensione, per corrispondente importo e per tutta
la durata dell'ammortamento, del pagamento del canone di locazione
relativo agli immobili locati dall'ente EUR alle amministrazioni
dello Stato.
La concessione verra' disposta con determinazione del direttore
generale, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al
quale ne verra' data notizia nella prima adunanza utile.