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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di
tutte le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962,
n. 1549, gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28
aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonche' i termini per
le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al
31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - NICOLAZZI -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA