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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario 1984, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata
(Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.