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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni
Le societa' per azioni con capitale sociale versato non inferiore a
due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di
fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la
Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare
aperti.
La societa' di gestione puo' essere autorizzata a gestire piu'
fondi, purche' diversificati nella loro specializzazione. In questo
caso il capitale minimo della societa' di gestione deve risultare di
un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.
La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga
negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla
societa' interessata entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste
informazioni complementari alla societa', il termine stesso e'
interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per
una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.
L'autorizzazione non puo' essere concessa:
a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e
secondo comma di questo articolo;
b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno
la rappresentanza legale della societa' di gestione non abbiano
svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a un
triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in
societa' o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo,
aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di
lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio
facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;
c) se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause di
ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori delle societa'
per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale
rappresentanza della societa' di gestione abbiano riportato condanne,
o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica
o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni.
Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti
di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre
quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non
conformita' alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c),
fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa
immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del
successivo articolo 8.