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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Area di applicazione
In relazione alla peculiarita' dei doveri che distinguono la
condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno
speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da
particolari requisiti di idoneita' psico-fisica, dalla assoluta e
permanente disponibilita' al servizio ed alla mobilita' di lavoro e
di sede, dalla specialita' della disciplina, dalla selettivita'
dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di eta', al
personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale
compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita'
connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio
sono istituite le indennita' di impiego operativo di cui alla
presente legge.
Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a
partire dal 1983, e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione
sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data,
ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato,
nonche' sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come
sopra ripartito.