Legge Ordinaria n. 79 del 25/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1983 n. 87)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
recante  misure  per  il  contenimento  del  costo  del  lavoro e per
favorire l'occupazione, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1:
    al  secondo  comma, le parole "di cui non piu' di cinque estranee
alla   pubblica   amministrazione,  scelti  tra  esperti  in  materie
giuridiche,  previdenziali,  statistiche,  attuariali,  di  tecnica e
contabilita'  aziendale", sono sostituite dalle seguenti: "di cui non
piu' di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti
in   materie   economiche,  giuridiche,  previdenziali,  statistiche,
attuariali  e  di  tecnica  e  contabilita' aziendale designati dalle
organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative degli imprenditori e
dei sindacati";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  commissione  e'  presieduta  dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  o  da  un  suo  delegato, coadiuvato da apposita
segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro
il  termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge
di conversione: del presente decreto";
    il quarto e il quinto comma sono soppressi.
  All'articolo  5,  al  secondo  comma, dopo la parola "corrisposta",
sono aggiunte le seguenti: "con le modalita' previste dal testo unico
delle  norme  sugli  assegni  familiari  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e successive
modificazioni ed integrazioni,".
  All'articolo  6,  al  primo  comma, dopo le parole "a carico", sono
aggiunte le seguenti: "nonche' dai figli maggiorenni conviventi".
  All'articolo   7,  al  secondo  comma,  dopo  le  parole  "Istituto
nazionale  della  previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "ed
alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo".
  All'articolo 8:
    al  primo comma, le parole "con contratto a termine di durata non
superiore  a  dodici  mesi,  volto alla formazione dei giovani stessi
mediante  prestazioni  lavorative  in  azienda" sono sostituite dalle
seguenti:
    "con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di
durata non superiore a dodici mesi";
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
    "All'atto  della  presentazione  delle  richieste di cui al primo
comma  i  datori  di  lavoro  sono  tenuti a specificare il programma
formativo  sul  lavoro, le sue modalita' di svolgimento ed il tipo di
qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro
attestano  sul  libretto  di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati
formativi conseguiti dal lavoratore.";
    il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Il rapporto di cui al primo comma puo' essere convertito a tempo
indeterminato  nel  corso del suo svolgimento o al termine di esso ed
il  lavoratore  deve  essere adibito ad attivita' corrispondenti alla
formazione conseguita.
    I  giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro
presso  il  quale  hanno  svolto  l'attivita'  di  cui al primo comma
possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti
a  tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con
richiesta  nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti
alla formazione conseguita.";
    al  terzo  comma  sono  aggiunte, in fine, le parole "da parte di
datori  di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni
di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2
della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni";
    al   quarto   comma,   dopo  le  parole  "meta'  del  totale  dei
lavoratori",  sono  a  giunte  le  seguenti:  "da  assumere  a  tempo
indeterminato"; dopo le parole "inoltrare richiesta nominativa", sono
aggiunte le seguenti:
    ";  la  quota  anzidetta,  nei  territori  della Campania e della
Basilicata,   puo'  essere  maggiorata  dalle  commissioni  regionali
dell'impiego  per  le  ipotesi e con le procedure di cui all'articolo
1-bis,  secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n.
24,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1981,  numero 140", ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"La   ripartizione  deve  avvenire  nell'ambito  di  ogni  gruppo  di
richieste;  nel  caso  di  richieste  singole  o  dispari  ovvero  di
cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione
avviene con la richiesta immediatamente successiva";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Al   fine   di   rendere   operanti   i  processi  di  mobilita'
interaziendale,   le  commissioni  regionali  per  l'impiego  possono
estendere la facolta' di cui al sesto comma alle imprese che assumano
lavoratori   iscritti   in   liste   di  mobilita'  concordate  nella
contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.
    Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del
comune di Campione d'Italia".
  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  per  i lavoratori stagionali). - I
lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa a carattere
stagionale  con  contratto  a  tempo  determinato, stipulato ai sensi
dell'articolo  1,  secondo  comma,  lettera a), della legge 18 aprile
1962,  n.  230,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, hanno
diritto  di  precedenza  nell'assunzione  con  la  medesima qualifica
presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di
esercitare  tale  diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
  La  condizione  di  cui  al  comma  precedente  si  applica anche a
lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978,
n.  18,  e  della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni
restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".
  All'articolo 9:
    sono soppressi il primo, il secondo e il terzo comma;
    al  quarto comma, sono soppresse le parole "o comunque in crisi",
e,  dopo le parole "ad amministrazione straordinaria,", sono aggiunte
le  seguenti:  "a  norma  del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una
delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto
1977,  numero 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive
modificazioni  e  integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e
della legge 14 agosto 1982, n. 599,";
    dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
    "Ove   le  aziende  di  cui  al  comma  precedente  procedano  al
licenziamento  collettivo  di  dipendenti,  il  numero degli invalidi
soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai
procedimenti   di  licenziamento,  non  puo'  essere  superiore  alle
percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.".
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "(Nuovi  trattamenti per i casi di quiescenza anticipata). - Per il
personale  avente  diritto all'indennita' integrativa speciale di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha
presentato  domanda  di pensionamento a partire dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto, la misura della indennita' stessa da
corrispondere  in  aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in
ragione  di  un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini
del  trattamento  di  quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa
spettante   al   personale  collocato  in  pensione  con  la  massima
anzianita'  di  servizio. Qualora siano previste norme con differenti
anzianita'   massime   di   servizio,   la  frazione  sara'  ad  esso
proporzionata.  Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dello
articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
  E'  fatto,  in  ogni  caso,  salvo  l'importo di lire 448.554 lorde
mensili   pari  all'indennita'  integrativa  speciale  spettante  per
effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.
  La  differenza  tra  l'importo dell'indennita' integrativa speciale
dovuta,  in  proporzione  all'anzianita' di servizio utile ai fini di
pensione,  al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente
e'  conservata  a  titolo  di assegno personale riassorbibile in sede
delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima.
  Le  variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite
per  l'intero  importo  dalla  data  del  raggiungimento dell'eta' di
pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data
di   decorrenza   della  pensione  di  riversibilita'  a  favore  dei
superstiti.
  Per  le  pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo
42  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo di
tempo  pari  all'aumento  di  servizio  utile  concesso,  ai fini del
conseguimento  dell'anzianita'  minima,  ed in ogni caso non oltre il
compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.
  Al  personale  di cui al comma precedente che ha presentato domanda
di  dimissioni  dal  servizio  anteriormente  alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, con decorrenza a far tempo dalla data
stessa,  e'  data  facolta',  purche'  sia  ancora  in  servizio,  di
chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche
quando  sia  divenuto  efficace  il  provvedimento  di cessazione dal
servizio,  con  conseguente  continuita'  a  tutti  gli  effetti  nel
rapporto di lavoro.
  Ai   soggetti   che   fruiscono   di  pensionamenti  anticipati  in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si
applicano  le  norme  sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 marzo 1983

                               PERTINI

                                                   FANFANI - SCOTTI -
                                                    BODRATO - GORIA -
                                                             PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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