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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per
favorire l'occupazione, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, le parole "di cui non piu' di cinque estranee
alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie
giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e
contabilita' aziendale", sono sostituite dalle seguenti: "di cui non
piu' di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti
in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche,
attuariali e di tecnica e contabilita' aziendale designati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e
dei sindacati";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita
segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro
il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge
di conversione: del presente decreto";
il quarto e il quinto comma sono soppressi.
All'articolo 5, al secondo comma, dopo la parola "corrisposta",
sono aggiunte le seguenti: "con le modalita' previste dal testo unico
delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni ed integrazioni,".
All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole "a carico", sono
aggiunte le seguenti: "nonche' dai figli maggiorenni conviventi".
All'articolo 7, al secondo comma, dopo le parole "Istituto
nazionale della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "ed
alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo".
All'articolo 8:
al primo comma, le parole "con contratto a termine di durata non
superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi
mediante prestazioni lavorative in azienda" sono sostituite dalle
seguenti:
"con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di
durata non superiore a dodici mesi";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo
comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma
formativo sul lavoro, le sue modalita' di svolgimento ed il tipo di
qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro
attestano sul libretto di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati
formativi conseguiti dal lavoratore.";
il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il rapporto di cui al primo comma puo' essere convertito a tempo
indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed
il lavoratore deve essere adibito ad attivita' corrispondenti alla
formazione conseguita.
I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro
presso il quale hanno svolto l'attivita' di cui al primo comma
possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti
a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con
richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti
alla formazione conseguita.";
al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole "da parte di
datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni
di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni";
al quarto comma, dopo le parole "meta' del totale dei
lavoratori", sono a giunte le seguenti: "da assumere a tempo
indeterminato"; dopo le parole "inoltrare richiesta nominativa", sono
aggiunte le seguenti:
"; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della
Basilicata, puo' essere maggiorata dalle commissioni regionali
dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo
1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n.
24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1981, numero 140", ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di
richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di
cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione
avviene con la richiesta immediatamente successiva";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al fine di rendere operanti i processi di mobilita'
interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono
estendere la facolta' di cui al sesto comma alle imprese che assumano
lavoratori iscritti in liste di mobilita' concordate nella
contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.
Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del
comune di Campione d'Italia".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni per i lavoratori stagionali). - I
lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere
stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi
dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno
diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica
presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di
esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
La condizione di cui al comma precedente si applica anche a
lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978,
n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni
restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".
All'articolo 9:
sono soppressi il primo, il secondo e il terzo comma;
al quarto comma, sono soppresse le parole "o comunque in crisi",
e, dopo le parole "ad amministrazione straordinaria,", sono aggiunte
le seguenti: "a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una
delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto
1977, numero 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive
modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e
della legge 14 agosto 1982, n. 599,";
dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
"Ove le aziende di cui al comma precedente procedano al
licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi
soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai
procedimenti di licenziamento, non puo' essere superiore alle
percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"(Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata). - Per il
personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha
presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la misura della indennita' stessa da
corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in
ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini
del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa
spettante al personale collocato in pensione con la massima
anzianita' di servizio. Qualora siano previste norme con differenti
anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad esso
proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dello
articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde
mensili pari all'indennita' integrativa speciale spettante per
effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.
La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale
dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile ai fini di
pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente
e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede
delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima.
Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite
per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di
pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data
di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei
superstiti.
Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo di
tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del
conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso non oltre il
compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.
Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda
di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data
stessa, e' data facolta', purche' sia ancora in servizio, di
chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche
quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal
servizio, con conseguente continuita' a tutti gli effetti nel
rapporto di lavoro.
Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
BODRATO - GORIA -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA