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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2
agosto 1975, n. 393, l'ENEL e' tenuto a corrispondere
complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati
i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonche' agli
altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:
a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con
combustibili diversi dagli idrocarburi;
b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli
impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e
carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione
dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sara'
alimentato a carbone;
c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli
impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a
carbone purche' di potenza nominale complessiva superiore a 1.200
MW;
d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli
impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:
lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;
lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti
autorizzati alla trasformazione a carbone.
L'ENEL e' altresi' tenuto a corrispondere alla regione nel cui
territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia
elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e
alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in
esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.
Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del
primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o
assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con
comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti,
ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o
da altre disposizioni di legge.
Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile,
non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di
potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio dopo
la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL e' tenuto altresi' a
corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari
a lire 8.000 per kW di potenza installata.
Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono
indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della delibera del CIPE di cui all'articolo 3, primo comma, della
legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio e' ubicato
il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del
tipo avanzato, nonche' agli altri comuni limitrofi interessati,
l'ENEA e' tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al
limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa
delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese
da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti
necessari alla realizzazione dell'impianto.
L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo,
nonche' la sua ripartizione fra gli stessi, e' disposta d'intesa tra
le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa
non venga raggiunta, sara' provveduto con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalita'
relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita
convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati.
L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la
ripartizione del contributo fra gli stessi, nonche' l'accertamento
della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi
previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono
disposti con decreto del presidente della giunta regionale.
Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o
comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione
del contributo verra' effettuata di intesa tra le regioni medesime o,
in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato.
Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sara'
destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti
finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di
energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori
interessati dall'insediamento degli impianti, nonche' al loro
riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti
dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno
utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la
istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria
che si rendano necessari in relazione alla installazione e al
funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.
Le modalita' relative alla corresponsione dei contributi di cui
alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da
apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati,
secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non
puo' stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che
prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti
aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli
previsti dalle leggi vigenti.
Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma,
della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la
procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la
determinazione delle aree suscettibili di insediamento e' effettuata
dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse
nella procedura precedentemente esperita.
Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge
2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede, nei comuni interessati, ad
udienze pubbliche di informazione, nonche' alla pubblicizzazione di
tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione
ambientale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA