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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113,
sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo
unico.
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle
forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il
cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,
sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da
aggiudicarsi:
1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni,
della Azienda di Stato per i servizi telefonici e
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle
comunita' montane e da tutti gli altri enti pubblici.
Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il
limite di valore indicato nel medesimo comma e' ridotto a 140.000
unita' di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto,
nonche' alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla
presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore
della difesa.
Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle
Comunita' europee al limite di valore di cui al comma precedente si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
L'ultimo comma del medesimo articolo 1 e' soppresso.
All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
"f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della
Comunita' economica europea, con esclusione degli acquisti da
effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma,
n. 1)".
L'ultimo comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
"Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per
ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del
comma precedente, redigono apposito verbale contenente la
denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il
valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonche' le
circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali
il contratto e' stato concluso.
Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso
dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta,
e' tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione
delle Comunita' europee.
Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonche' le regioni e le province
devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente,
per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo
comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti
stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti
sara' trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione
delle Comunita' europee".
All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di
cui alla lettera g) dell'articolo 5 non puo' essere inferiore a 42 ed
a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del
terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta,
rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli
enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma".
All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente;
"Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di
ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del
precedente articolo 6 non puo' essere inferiore a 42 ed a 21 giorni
dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma
dello articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta,
rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli
enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma".
Il quarto comma del medesimo articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito,
a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle
amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2)
dell'articolo 1, primo comma".
All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente
legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche
comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate
nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge".
Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e' annesso il seguente allegato:
"ALLEGATO
N. tariffa
doganale
comune Prodotti
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cap. 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Cap. 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Cap. 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della
loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici
o organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
Cap. 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi
Cap. 30: Prodotti farmaceutici
Cap. 31: Concimi
Cap. 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
tinture; mastici; inchiostri
Cap. 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria
o per toletta preparati e cosmetici preparati
Cap. 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni
per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali, cere preparate, prodotti per pulire
e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli
e "cere per l'odontoiatria"
Cap. 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Cap. 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Cap. 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: Prodotti tossicologici
Cap. 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: Esplosivi
Cap. 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis)
e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili
Cap. 41: Pelli e cuoio
Cap. 42: Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio
e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna
e simili contenitori; lavori di budella
Cap. 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Cap. 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
Cap. 45: Sughero e suoi lavori
Cap. 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Cap. 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Cap. 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta
o di cartone
Cap. 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Cap. 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Cap. 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
frustini e loro parti
Cap. 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume
o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Cap. 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica
e materie simili
Cap. 69: Prodotti ceramici
Cap. 70: Vetro e lavori di vetro
Cap. 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati
o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
materie; minuterie di fantasia
Cap. 73: Ghisa, ferro e acciaio
Cap. 74: Rame
Cap. 75: Nichel
Cap. 76: Alluminio
Cap. 77: Magnesio, berillo (glucinio)
Cap. 78: Piombo
Cap. 79: Zinco
Cap. 80: Stagno
Cap. 81: Altri metalli comuni
Cap. 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria
da tavola di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
Cap. 83: Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
Cap. 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati
ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Cap. 86: Veicoli e materiali per strade ferrate;
apparecchi di segnalazione non elettrici per vie
di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri-officine
ex 86.07: Carri
Cap. 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
veicoli terrestri
eccettuati:
87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti
in panna
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Cap. 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuate:
89.01A: Navi da guerra
Cap. 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e
per cinematografia, di misura, di verifica,
di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X
Cap. 91: Orologeria
Cap. 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione
o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione
o di riproduzione delle immagini e del suono
in televisione;
parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Cap. 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci
e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
Cap. 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato
(compresi i lavori)
Cap. 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini
da cipria e stacci
Cap. 98: Lavori diversi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA