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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della
convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto
aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono
sostituite dai seguenti importi:
la somma di 125.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e'
convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo;
la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, e'
convertita in 17 diritti speciali di prelievo;
la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e'
convertita in 332 diritti speciali di prelievo.