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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali per quegli artigiani senza dipendenti e societa' fra
artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla
sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.