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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si
attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.