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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, e' da interpretarsi nel senso che restano validi ed
efficaci, e non configurano responsabilita' a carico degli
amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai
fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo
nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1
gennaio 1975.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS -
GORIA - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI