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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930,
n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione
musicale ed approvazione dei nuovi programmi, e' aggiunto il seguente
numero:
"16. Scuola di chitarra".