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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e'
sostituito dal seguente:
"1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle
ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le
anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese
sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono
utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara'
eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di
comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della
riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione
delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali
maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente".