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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data
prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari
tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei
trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI