Legge Ordinaria n. 138 del 16/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1984 n. 136)
Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento   autonomo,   di   cui  al  secondo  comma  dell'articolo
26-quinquies  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli,
agli  idonei  negli  esami  di  cui  all'articolo 26-ter del predetto
decreto-legge  che  non  siano  stati  ancora immessi nei ruoli delle
amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'.
  I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito
agli    esami    di    idoneita'    che   deve   essere   certificato
dall'amministrazione  che  ha indetto gli esami, anche se le relative
graduatorie  non  risultino ancora approvate, ed a parita' di merito,
da  quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  I  posti  da  mettere  a concorso, distinti per qualifica e sedi di
servizio,  i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di
svolgimento  del  medesimo, nonche' la composizione delle commissioni
saranno  determinati,  per  ciascuna  amministrazione,  entro  trenta
giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro competente.
  I  concorsi  di  cui al presente articolo dovranno essere espletati
dalle  singole  amministrazioni  entro  tre  mesi  dalla scadenza del
termine  della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.
  I  posti  che,  dopo l'espletamento del concorso di cui al presente
articolo,  rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante
pubblico  concorso  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
reclutamento   di   personale.   La   riserva   di  cui  all'articolo
26-quinquies,  secondo  comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980,  n.  33,  cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i
posti  che  non  sia  stato possibile coprire con i criteri di cui ai
precedenti commi.
  I  candidati  risultati  vincitori  del concorso di cui al presente
articolo  sono  tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione
che  le  amministrazioni  di  cui  al  primo comma dovessero ritenere
necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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