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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle
corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore
della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo
piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu'
sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli
articoli 1 e 2.
Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni
non piu' necessarie".