Legge Ordinaria n. 17 del 27/02/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1984 n. 59)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto, con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      nel comma 1, lettera  a),  le  parole  "dello  stesso  articolo
effettuate e registrate nell'anno precedente" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dello stesso  articolo  effettuate,  registrate  nell'anno
precedente,"; 
      nel comma 3, le parole  "all'inizio  del  mese",  "fatte  nello
stesso  mese"  e  "entro  il  mese  di   luglio"   sono   sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  "all'inizio  del  secondo  mese",
"fatte nel medesimo mese" e "entro il 5 settembre". 
    All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "I  decreti  ministeriali  di  approvazione  dei  modelli   della
dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1,  lettere  b)  e  c),
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al
prospetto previsto nel comma 3  dello  stesso  articolo  deve  essere
pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione  della
dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  1  e'
differito, in sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera
l'obbligo di  redigere,  in  conformita'  al  modello  approvato,  la
dichiarazione di cui  alla  lettera  c)  del  comma  1  dello  stesso
articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le  indicazioni
prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al  comma
2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dello stesso articolo,  emesse  o  ricevute  nel  periodo
compreso tra il 1 gennaio e  il  29  febbraio  1984,  possono  essere
eseguite entro il 5 marzo 1984". 
    All'articolo 6: 
      nel comma  2,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Tuttavia
l'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  afferente  i   beni
immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili  in
periodo superiore a tre anni puo' essere, per la parte non compensata
forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su
richiesta fatta in  dichiarazione  annuale.  Le  relative  fatture  e
bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa"; 
      nel comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno  1984
tale opzione, esercitata  nel  mese  di  gennaio  1984,  puo'  essere
revocata mediante dichiarazione  scritta  da  presentare  all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo". 
    Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 7-bis. - Alla tabella, allegato B, annessa al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la
concessione di aiuti comunitari  e  nazionali  al  settore  agricolo,
nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge
29 luglio 1927, n. 1509,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  ovvero  previsti  da  altre
disposizioni legislative in materia". 
  Art.  7-ter.  -  Gli  aiuti,   premi,   contributi,   compensazioni
finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi  destinati
al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni
imponibili ai fini dell'IVA". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                    CRAXI - VISENTINI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
  Il testo del decreto-legge coordinato con la legge  di  conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 marzo 1984. 
 

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