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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina
della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni
termini in scadenza al 31 dicembre 1983, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. - La predetta relazione e' trasmessa dal Presidente del
Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al
Presidente del Senato della Repubblica";
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle
altre: "30 giugno 1984";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. - Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario
terapeutico nazionale, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi
4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
1983, n. 131, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984";
al comma 5 sono soppresse le parole: "dipendenti da aziende
in crisi";
al comma 10, dopo le parole: "6 marzo 1978, numero 218", sono
inserite le altre: "e successive modificazioni ed integrazioni";
al comma 14, capoverso, le parole: "30 giugno 1984" sono
sostituite dalle altre: "17 agosto 1985";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"16-bis. - Il termine del 30 novembre 1983, di cui
all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, e' differito al 30 aprile 1984";
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite
dalle altre: "31 dicembre 1984", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' altresi' prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto
dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930";
All'articolo 6:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. - I termini di cui al quarto e sesto comma
dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono
ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1
gennaio 1986";
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. - Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo
comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1985";
il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
"10. - Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel
primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n.
801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62,
puo' essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre
1984, purche' gli impianti centralizzati di depurazione siano
compresi nel progetto gia' approvato o da approvarsi dalle stesse
regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge
del presente decreto e purche' entro tale termine siano stati
altresi' approvati i limiti di accettabilita' per gli scarichi in
pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o
consortili.
10-bis. - La proroga e' revocata se, entro i successivi
novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non
forniscono alla regione, che ne inviera' copia al Comitato
interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica
delle opere in progetto.
10-ter. - Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi
vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si
trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma,
dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle
normative vigenti";
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. - Il Comitato interministeriale di cui all'articolo
3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed il Comitato
interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono integrati con il
Ministro per l'ecologia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 marzo 1984.