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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di
concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della
Guardia di finanza puo' essere presentata entro il termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante
invio, con la relativa documentazione, alla commissione unica
nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di
partigiano e delle decorazioni al valor militare del Ministero della
difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI -
SPADOLINI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI