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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23
aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e'
stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle
aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che
svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e
manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che
svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende
produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di
elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche'
dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000
ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti
siderurgici.
I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i
quali al momento dell'entrata in vigore della presente, legge
fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale
ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione
dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere
ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti,
purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale
termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende
di cui al primo comma del presente articolo.
Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e'
esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione
di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di
invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione,
commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale
eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita'
contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto
l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60°
anno di eta' se uomo, o del 55° anno di eta' se donna. Dall'entrata
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i
lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile
1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari
all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva
in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a
mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni
vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari.
Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa
agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di
pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente
corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile,
per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.