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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza
italiana del Consiglio delle Comunita' europee e articolate su un
tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni
della presente legge.
Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme
occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi
di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della
delegazione di cui al successivo articolo 2, di importo anche
eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla
necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le
forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo
esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun
periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero
degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei
conti.