Legge Ordinaria n. 212 del 08/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1984 n. 158)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in
materia  di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi imprese in
crisi  e  di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e
medie imprese, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:
    "Art. 1. - All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono
aggiunti i seguenti commi:

    "Qualora  siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e
gestionali  che  realizzano  un'adeguata  salvaguardia  dei patrimoni
aziendali  e  dei  livelli  occupazionali, il termine di cui al comma
precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo
di  otto  mesi,  per  le  imprese  il  cui  regime  commissariale  di
amministrazione  straordinaria  e'  in  scadenza entro il 31 dicembre
1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile
1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
    Ai   fini  del  differimento  di  cui  al  precedente  comma,  il
commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta
un  apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  su  conforme parere del Comitato dei
Ministri  per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con
il  decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata
del differimento del termine indicato nel precedente comma".
  All'articolo 2:
    il comma 1 e' sostituito con il seguente:
    "1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di
cessione  di  aziende  o  complessi  aziendali, stabilito nel secondo
comma  dell'articolo  6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va
inteso  nel  senso che, ai fini della valutazione della redditivita',
deve  tenersi  conto  del prevedibile risultato della gestione, anche
negativo";
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente.
    "3.  Il  primo  comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio
1981,  n.  414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 1981, n. 544, e' sostituito dal seguente:
      "Le indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti delle imprese
sottoposte  alla  procedura di amministrazione straordinaria ai sensi
del  decreto-legge  30  gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di
lavoro  sia  cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione
del   provvedimento   che  dispone  la  continuazione  dell'esercizio
dell'impresa   da  parte  del  commissario  o  dei  commissari,  sono
considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la
continuazione  dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo
111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267°".
    All'articolo 3:
      il comma 3 e' soppresso;
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
      "7.  Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge
19 dicembre 1983, n. 696, e' prorogato al 31 dicembre 1984".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Padova, addi' 8 giugno 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - ALTISSIMO -
                                                        LONGO - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 giugno 1984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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