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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in
materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e
medie imprese, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:
"Art. 1. - All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono
aggiunti i seguenti commi:
"Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e
gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni
aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma
precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo
di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di
amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre
1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile
1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il
commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta
un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei
Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con
il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata
del differimento del termine indicato nel precedente comma".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di
cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo
comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va
inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditivita',
deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche
negativo";
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente.
"3. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio
1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 1981, n. 544, e' sostituito dal seguente:
"Le indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti delle imprese
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di
lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione
del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio
dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono
considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo
111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267°".
All'articolo 3:
il comma 3 e' soppresso;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"7. Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge
19 dicembre 1983, n. 696, e' prorogato al 31 dicembre 1984".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Padova, addi' 8 giugno 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO -
LONGO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 giugno 1984.