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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in
materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di
contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
le parole "dei prezzi e delle tariffe amministrati" e "di prezzi
e di tariffe amministrati" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "delle tariffe e dei prezzi amministrati" e "di tariffe e
di prezzi amministrati";
sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi,
o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso
o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, puo'
sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati
provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle
direttive di cui al comma precedente.
1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei
novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte
del Comitato interministeriale dei prezzi.
1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle
loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle
disposizioni di cui al comma 1.
1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1984 e' costituito un apposito fondo di lire
400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome
dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione
alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa,
che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi
e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita
certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di
riscontro interno.
1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto
riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello
Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si
provvede con appositi provvedimenti legislativi.
1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di
cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
1-octies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 4 e' soppresso.
La tabella e' sostituita da quella allegata.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi
gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS
- GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 giugno 1984.