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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Assegno ordinario di invalidita'
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad
assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi
gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti
alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione
della capacita' lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma
precedente, preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato
successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'.
3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e'
calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo
delle singole gestioni, e' integrato, nel limite massimo del
trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a
quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti
che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito
delle persone fisiche per un importo superiore a due volte
l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente,
l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del
coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale
stessa. Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della
casa di abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli
interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di
competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13
aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non e'
reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di
reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali
di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti
di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di
contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si
considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita',
nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni ed e'
confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare
dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla
liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche
dell'eventuale attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno
ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia
presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,
qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni
successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e'
confermato automaticamente, ferme restando le facolta' di revisione
di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa,
successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai
fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui
all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova
liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso
sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente
liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e
maggiorato per effetto della contribuzione successivamente
intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra
citato.
10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di
vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei
requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di
vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali
non sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai
fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potra', comunque, essere inferiore a
quello dell'assegno di invalidita' in godimento al compimento
dell'eta' pensionabile.
11. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo si
applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'.