Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'EFIM e' autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire
400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con
preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti
esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza
inferiore a 18 mesi, contratti dalle societa' industriali a
partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da
societa' controllanti tali imprese o da societa' interamente
partecipate dalle societa' predette, anche nei confronti di societa'
del gruppo.
Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le
modalita' che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere
degli interessi delle obbligazioni e' assunto a carico del Tesoro
dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata
delle stesse.
Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle societa'
di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale,
nei rispettivi crediti. Le societa' sono tenute a rimborsare all'EFIM
i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura
corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle
obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento
coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.