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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera
sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la
disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e'
incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali
di disoccupazione di cui agli articoli seguenti in favore dei
lavoratori frontalieri italiani che in Svizzera siano stati
licenziati per motivi economici.
2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di
validita' del predetto accordo una separata contabilita' al solo
scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera e' tenuta a
versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le
prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.