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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La dotazione di spesa di lire 100 miliardi prevista alla lettera
c), articolo 4, titolo II, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e'
elevata a lire 140 miliardi.
Con i fondi di cui sopra il direttore generale dell'ANAS puo'
provvedere anche al pagamento degli oneri di carattere generale, ivi
comprese le competenze spettanti al personale assunto ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.
All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'attuazione della
presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa
dell'ANAS per l'anno finanziario 1984 e con corrispondente
integrazione della contabilita' speciale di cui all'articolo 9 del
citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, restando
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al primo
comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1984
PERTINI
CRAXI - NICOLAZZI -
LONGO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI